La riammissione alla Rottamazione Quater non estende gli effetti positivi al CPB

L’Agenzia delle entrate risponde a un’istanza di interpello riguardante il concordato preventivo biennale (CPB), la decadenza dalla Rottamazione Quater e gli effetti della riammissione alla Rottamazione quater (Agenzia delle entrate, risposta 7 luglio 2025, n. 176).

L’istante ha aderito al CPB per gli anni d’imposta 2024/2025. Al 31 dicembre 2023, l’istante era titolare di un ruolo debitorio superiore a 5.000,00 euro, regolarmente oggetto di rateazione tramite l’adesione alla Rottamazione Quater (Legge n. 197/2022). Tuttavia, nel corso del 2024, il contribuente è decaduto dalla Rottamazione Quater a causa di un versamento tardivo (oltre i 5 giorni consentiti) di una delle rate del piano. L’istante intende aderire alla riammissione alla Rottamazione entro il 30 aprile 2025 (prevista dall’articolo 3-bis del D.L. n 202/2024, convertito in Legge 21 febbraio 2025, n. 15).

Pertanto, la questione principale della risposta è se la decadenza dal piano di rateazione (“Rottamazione Quater”) e la successiva possibilità di essere riammessi a tale piano possano influire sulla validità del CPB del contribuente.

 

Riguardo al Concordato Preventivo Biennale l’Agenzia ricorda che:

  • è stato introdotto dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, per i contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che svolgono attività nel territorio dello Stato;
  • sono ammessi al regime concordatario i contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA);
  • per accedervi il contribuente non deve avere, nel periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta, debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi.

È comunque possibile accedere al concordato se i debiti sono stati estinti e il loro ammontare complessivo residuo (compresi interessi e sanzioni) è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono a tale limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, fino alla decadenza dai relativi benefici.

 

In sintesi, la presenza di debiti tributari scaduti e accertati in via definitiva, di importo non inferiore a 5.000 euro, non oggetto di sospensione o piani di rateazione in essere, costituisce una condizione ostativa all’accesso al CPB o ne determina la decadenza.

 

La circolare AdE del17 settembre 2024, n. 18/E, ha chiarito che non rilevano i debiti per i quali pendono i termini di pagamento e/o impugnazione, o sussiste contenzioso pendente, né quelli per i quali il contribuente ha ottenuto una sospensione giudiziale/amministrativa o un provvedimento di rateazione (purché in corso di regolare pagamento e senza decadenza dalla rateazione), antecedente alla data di accettazione della proposta.

Nel caso di specie, l’istante è decaduto dalla Rottamazione Quater avendo versato una rata oltre il limite di cinque giorni.
L’articolo 1, comma 244, della Legge n. 197/2022 prevede che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento (superiore a cinque giorni), la definizione agevolata non produce effetti.
Di conseguenza, la presenza di debiti scaduti, accertati in via definitiva, di importo non inferiore a 5.000 euro – per i quali la Rottamazione Quater non si è perfezionata a causa della decadenza – preclude l’adesione al CPB.

 

L’Agenzia distingue due scenari temporali:

  • se la decadenza dal piano di rateazione è intervenuta prima dell’accettazione della proposta di CPB, questa circostanza rappresenta una “condizione ostativa” all’accesso al CPB (ai sensi dell’articolo 10, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024);
  • se la decadenza è intervenuta successivamente all’accettazione della proposta di CPB, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi d’imposta (ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera d, del medesimo decreto).

L’Agenzia, dunque, esclude la possibilità di “conservare” gli effetti del CPB mediante l’adesione alla riammissione alla Rottamazione.
La procedura di riammissione, disciplinata dall’articolo 3-bis del D.L. n. 202/2024, permette ai debitori decaduti dalla Rottamazione entro il 31 dicembre 2024 di essere riammessi presentando una nuova dichiarazione entro il 30 aprile 2025. Tuttavia, questa disposizione non estende al CPB gli effetti positivi della riammissione alla procedura di definizione agevolata.

Flussi 2025: parte la precompilazione per gli stagionali del turismo

Dal 1° al 31 luglio i datori di lavoro possono utilizzare il Portale Servizi ALI del Ministero dell’interno per le domande di nulla osta (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 3 luglio 2025).

La precompilazione delle domande di nulla osta per lavoratori stagionali nel settore turistico-alberghiero nell’ambito delle quote del Decreto flussi 2025 è aperta per tutto il mese di luglio 2025, dal al 31. Si tratta di una seconda tranche di ingressi, rispetto a quella già autorizzata a inizio anno, che servirà a coprire il fabbisogno invernale delle imprese.

Gli aspiranti datori di lavoro possono precompilare le domande tutti i giorni di luglio, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, sul Portale Servizi ALI del Ministero dell’interno, dove è riportata nel dettaglio la procedura da seguire. Le domande potranno essere salvate, per poi essere spedite a partire dalle ore 9.00 del click day in programma il 1° ottobre 2025.

Per eventuali problemi tecnici o chiarimenti durante la fase di precompilazione, è possibile contattare l’Help Desk tramite il link “Scrivi all’Help Desk” presente nella home page del Portale Servizi ALI o tramite la voce “Help Desk” in fondo a ogni pagina. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, dalle 08:00 alle 20:00.

 

CCNL Igiene Ambientale: previsti nuovi minimi retributivi da luglio con l’adeguamento IPCA



Nuovi minimi retributivi dal 1° luglio grazie all’adeguamento IPCA


 In data 1° luglio 2025 Utilitalia, Cisambiente-Confindustria, Legacoop-Produzione e Servizi, Agci-Servizi, Assoambiente insieme alle OO.SS. Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel (Confcooperative-Lavoro e Servizi non ha apposto la firma) hanno siglato il verbale di accordo con il quale stabiliscono l’adeguamento dei minimi retributivi all’indice IPCA relativo al triennio 2022-2024 al netto degli energetici, sulla base di quanto stabilito dal comunicato ISTAT del 12 giugno 2025 che evidenzia un differenziale IPCA superiore di più dello 0,5% rispetto al 3,44% indicato nell’accordo di rinnovo del 18 maggio 2022, che unifica i CCNL dei servizi ambientali del 10 luglio 2016 e di Assoambiente del 6 dicembre 2016.


 


L’aumento previsto è pari a 15,00 euro medi calcolati sul parametro 130,07, come stabilito dall’art. 27 del CCNL, e decorre dal 1° luglio 2025.


 




























































































Livello Parametro Importo aumenti Minimi 1.7.2025
Q 230 26,52 3.526,29
8 204,67 23,60 3.137,93
7A 184,41 21,27 2.827,28
7B 175,36 20,22 2.688,56
6A 166,84 19,24 2.557,91
6B 159,15 18,35 2.440,06
5A 151,29 17,45 2.319,53
5B 144,86 16,71 2.220,95
4A 138,57 15,98 2.124,51
4B 134,36 15,49 2.059,93
3A 130,07 15,00 1.994,19
3B 124 14,30 1.901,13
2A 123,51 14,24 1.893,61
2B 111,11 12,81 1.703,52
1A 100 11,53 1.533,16
1B 88,38 10,19 1.355,01
J 80 9,23 1.226,54

Tassazione veicoli aziendali in uso promiscuo ai dipendenti: nuove regole e disciplina transitoria 2025

Pubblicate le istruzioni operative dell’Agenzia delle entrate riguardo alle novità fiscali sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, introdotte dalla Legge di bilancio 2025 e integrate dal D.L. n. 19/2025 convertito con modificazioni dalla Legge n. 60/2025 (Agenzia delle entrate, circolare 3 luglio 2025, n. 10/E).

Dal 1° gennaio 2025 sono cambiate le regole per la tassazione dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti in uso promiscuo, quindi sia per lavoro sia per esigenze personali.

 

La legge di bilancio 2025, al comma 48, ha infatti previsto nuove percentuali per determinare il valore del fringe benefit, differenziate in base all’impatto ambientale del mezzo. In particolare, per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 in poi, il valore del fringe benefit che concorre alla
formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile si determina applicando il 50% del costo chilometrico annuo (definito in base alle tabelle Aci), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Questa percentuale scende al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per quelli ibridi plug in.

 

La nuova disciplina si applica ai veicoli che rispettano congiuntamente i seguenti requisiti a partire dal 1° gennaio 2025:

  • siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • siano stati assegnati (consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il momento rilevante per l’applicazione della nuova norma è la sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente, e la effettiva percezione del bene (consegna del veicolo al dipendente).

 

Per garantire una graduale applicazione delle nuove disposizioni, viene introdotta una disciplina transitoria che prevede la possibilità di applicare, anche nel primo semestre 2025, le vecchie percentuali per la determinazione dei valori che costituiscono fringe benefit.

In particolare, resta valido il sistema di tassazione previsto fino al 31 dicembre 2024 non solo per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza dei contratti, ma anche per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.

Inoltre, qualora il veicolo ordinato entro la fine del 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri tra quelli a basse emissioni che beneficiano di nuove percentuali più favorevoli (10% per gli elettrici, 20% per gli ibridi plug-in), viene ritenuto applicabile il nuovo sistema più vantaggioso.

 

Criterio di tassazione casato sul “valore normale”

Al di fuori delle specifiche ipotesi coperte dal criterio forfettario (sia nella vecchia che nella nuova disciplina), la quantificazione del fringe benefit derivante dall’uso promiscuo di veicoli aziendali segue il criterio generale del “valore normale”.
Ai sensi dell’articolo 51, comma 3, primo periodo, del TUIR, il valore del benefit è determinato applicando le disposizioni relative al “valore normale” dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9 del TUIR.
È importante che il benefit sia fiscalmente valorizzato solo per la parte riferibile all’uso privato del veicolo, scorporando l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro, basandosi su elementi oggettivi e documentalmente accertabili.

 

Proroga del contratto e riassegnazione del veicolo

Se un contratto di concessione in uso promiscuo di un veicolo viene semplicemente prorogato (estensione della durata senza novazione), si applica la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione del contratto originario, purché i requisiti normativi fossero soddisfatti a tale data.
In caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente tramite un nuovo contratto, la disciplina fiscale applicabile è quella vigente al momento della riassegnazione.

 

Se un veicolo è immatricolato dal 1° gennaio 2025 e viene riassegnato (nuovo contratto e consegna al dipendente) a partire dalla stessa data, si applica il nuovo regime introdotto dal comma 48 della Legge di bilancio 2025.

Ebiter Milano: contributo fino a 200,00 euro per i centri estivi 2025

Previsto un contributo per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi

Ebiter Milano offre ai dipendenti del settore, per l’anno 2025, un contributo a sostegno dei costi sostenuti per la frequenza di centri estivi pubblici e privati. 

Tale beneficio è stabilito per i lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato che:

– svolgono la propria attività nella Città Metropolitana di Milano e nella Provincia di Monza Brianza;

– sono in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda;

– sono in forza presso datori di lavoro che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la parte economico – normativa sia per la parte obbligatoria.

Il contributo sarà a favore di un solo genitore del nucleo familiare per ogni figlio, anche adottivo e/o in affido e a carico del richiedente, che, durante il periodo di frequenza, abbia un’età compresa tra i quattro anni compiuti e i quattordici anni.

La somma, prevista fino ad un importo massimo di 200,00 euro, viene riconosciuta per i soli mesi di giugno, luglio e agosto 2025, presso strutture con frequenza non inferiore a 4 giorni a settimana, per l’intera giornata o parte di essa. 

La domanda di ammissione al sostegno economico dovrà essere redatta su apposito modulo online, disponibile sul sito internet, e trasmessa dal 16 settembre 2025 al 14 novembre 2025.