CCNL Penne Spazzole e Pennelli: nuovi minimi retributivi


CCNL Penne Spazzole e Pennelli: nuovi minimi retributivi



con la retribuzione di maggio, Erogata la seconda tranche di aumenti retributivi 


 Secondo quanto stabilito dal CCNL stipulato il 27 settembre 2023 tra Assospazzole e Pennelli, Assoscrittura e Federazione Energia Moda Chimica e Affini (F.E.M.C.A.), F.I.L.C.T.E.M. e U.I.L.T.E.C., con la busta paga di maggio vengono erogati gli aumenti retributivi per:
– gli addetti alle aziende produttrici di spazzole, pennelli, scope e preparatrici relative materie prime;
– gli addetti alle aziende produttrici di penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini secondo.
Gli importi relativi ai nuovi minimi sono indicati nella tabella riportata di seguito. 

























































Livello Minimo Edr Totale
7 2.388,30 10,33 2.398,63
7 Quadro 2.388,30 10,33 2.398,63
6 2.186,34 10,33 2.196,67
5 2.076,82 10,33 2.087,15
4 Super 1.974,57 10,33 1.984,90
4 1.912,53 10,33 1.922,86
3 Super 1.866,70 10,33 1.877,03
3 1.820,85 10,33 1.831,18
2 1.720,88 10,33 1.731,21
1 1.464,18 10,33 1.474,51

Certificazione Unica 2024: i canali per ottenerla

L’INPS ricorda gli adempimenti annuali a cui è tenuto in qualità di sostituto d’imposta e illustra le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2024 (INPS, circolare 7 maggio 2024, n. 63).

L’INPS rende note, ai pensionati e alle altre persone che hanno percepito prestazioni nel corso dell’anno 2023, le modalità per ricevere la Certificazione Unica 2024, dopo aver descritto le attività svolte annualmente in qualità di sostituto d’imposta, riguardanti, ad esempio, l’elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno.

 

Dal 14 marzo, la documentazione è disponibile attraverso i canali consueti. Coloro che sono in possesso di credenziali SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono scaricare la Certificazione Unica dal sito istituzionale accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS” o attraverso i seguenti percorsi di navigazione:

 

  •  “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Certificazione Unica” > “Utilizza il servizio” > “Certificazione Unica 2024 (Cittadino)”;

  •  “MyINPS”> “I tuoi servizi e strumenti”> “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Certificazione Unica”. In tale sezione è possibile altresì consultare e stampare le Certificazioni Uniche prodotte e rilasciate a partire dall’anno d’imposta 2018 (CU/2019).

 

In alternativa, è possibile chiedere il rilascio cartaceo della CU 2024, recandosi presso le strutture dell’Istituto e rivolgendosi, dove il servizio è presente, alla “Prima accoglienza”, senza prenotazione. Negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell’accesso in Sede.

 

È possibile, inoltre, avvalersi di un Istituto di Patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.

 

La Certificazione Unica 2024 può essere ottenuta anche presso i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio, ove effettivamente operativo.

 

È possibile richiedere la spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell’erede di soggetto titolare, sono attivati anche canali per la spedizione della Certificazione Unica ai pensionati residenti all’estero, in favore dell’utenza fragile e per il rilascio al soggetto non titolare.

 

L’INPS rammenta anche che, dal 15 marzo 2024, è consentito alle Strutture territoriali, laddove necessario, di procedere alla rettifica della Certificazione Unica, rettifica che può produrre la rideterminazione anche del conguaglio fiscale in capo al contribuente. 

Dimissioni protette: fino a quando si possono revocare?

Forniti chiarimenti sull’efficacia dell’atto prima e dopo l’emanazione della convalida da parte dell’Ispettorato territorialmente competente (INL, nota 8 maggio 2024, n. 862).

L’Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto in materia di revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida (articolo 55, comma 4, D.Lgs. n.151/2001). Infatti, nelle ipotesi di dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, il legislatore ha subordinato l’efficacia delle dimissioni alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato. 

In realtà, l’INL si era già occupato del tema  fornendo alcuni chiarimenti in merito alla procedura da seguire per aggiornare la piattaforma informatizzata in seguito alla istanza di revoca delle dimissioni con le note n. 5296/2019, n. 5534/2019 e n. 4113/2020, ma questa volta l’Ispettorato si esprime proprio sulle tempistiche relative alle modalità di esercizio della revoca, in considerazione che il D.Lgs. n. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, né risulta applicabile quanto previsto per le dimissioni presentate in via telematica.

L’efficacia delle dimissioni protette

Innanzitutto, l’INL sottolinea che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la  cui efficacia – nella fattispecie di cui all’articolo 55, comma 4 del D.Lgs. n. 151/2001 – è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato territorialmente competente. Pertanto, non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia – e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida – oppure in un momento successivo alla convalida, ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto. 

In ogni caso, anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (note n. 5296/2019 e 5534/2019). 

 Nel caso, invece, le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.

 

Fondo Fast: modalità di contribuzione per l’annualità 2024/2025

Il pagamento dei contributi potrà essere effettuato, a scelta dell’azienda, mediante il modello MAV o mediante il modello F24

Il Fondo Fast, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (alberghi, affittacamere, bed-and-breakfast, campeggi, residence, altre strutture ricettive, porti turistici, etc.), con la circolare n. 1/2024 ha comunicato che in vista dell’inizio della prossima annualità contributiva (1° luglio 2024-30 giugno 2025) il sistema informatico del Fondo FAST, a partire da aprile 2024, calcola i contributi dovuti per l’intera annualità per le aziende che sceglieranno ancora la modalità di versamento con MAV. 
In applicazione del CCNL Turismo 18 gennaio 2014, la contribuzione dovuta al Fondo, è pari a 12,00 euro mensili per ciascun lavoratore (10,00 euro a carico del datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore), per un importo complessivo annuo di 144,00 euro. I contributi devono essere versati dall’azienda anche per la quota a carico del lavoratore, che dovrà essere trattenuta in busta paga mensilmente. 
Le aziende, per verificare e aggiornare le anagrafiche azienda e dipendenti, possono accedere all’area riservata del sito, attraverso l’indicazione dell’“Username”, la propria matricola INPS (quella che viene utilizzata per i versamenti con F24). In caso di primo accesso alla piattaforma, l’azienda potrà ottenere la nuova password utilizzando la funzione “Recupera Password”. Il mancato aggiornamento delle anagrafiche dipendenti ed eventuali anomalie che dovessero derivare dall’incrocio dei flussi contributivi e anagrafici, potrebbero impedire una corretta rendicontazione e determinare una sospensione, una tardiva o una mancata attivazione delle coperture necessarie per l’erogazione delle prestazioni ai lavoratori interessati. 
Il Fondo ricorda che l’Agenzia delle entrate, su richiesta dell’INPS, ha istituito la causale contributo “FAST”, per la riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento del Fondo. La nuova modalità di versamento, attiva da marzo 2019, del contributo mensile posticipato è una possibilità che si aggiunge a quella del MAV (pagamento annuale anticipato), che rimane attiva per le aziende che vorranno continuare a utilizzarla. 
Pertanto, il pagamento dei contributi per l’annualità 2024/2025 potrà essere effettuato, a scelta dell’azienda, mediante il modello MAV o mediante il modello F24. Le aziende che preferiscono continuare a versare in maniera annuale anticipata con MAV, dovranno espressamente richiederne l’emissione all’interno della propria area riservata del sito di FAST e provvedere al pagamento entro il 31 maggio 2024. Le aziende che intendono iniziare a versare in maniera mensile posticipata con F24, e che risultano in regola con la contribuzione, potranno farlo a partire dalla competenza del mese di luglio 2024, con pagamento da effettuarsi entro il 16 agosto e così per le mensilità successive.
In conclusione il Fondo evidenzia che il modello F24 può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei contributi correnti e delle quote di iscrizione. Eventuali somme relative ai periodi pregressi (debiti contributivi, somme aggiuntive, interessi di mora, etc.) dovranno continuare ad essere versate mediante MAV. 

CCNL Progettazione Restauro: sottoscritto il rinnovo



Tra le novità, previsti nuovi incrementi retributivi 


Il 3 aprile 2024, le Parti sociali Conflavoro PMI e Fesica-Confsal e Confsal hanno siglato il rinnovo del CCNL Progettazione Restauro che interessa i dipendenti operanti nel:
– settore installazione di impianti in edifici pubblici, privati, artigianali, commerciali ed industriali; 
– settore posa in opera di serramenti interni ed esterni, lavori di falegnameria e montaggio e installazioni di 
arredi ed affini.
Con l’accordo, sono state modificate le maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto, prevedendosi:
– il 15% per il lavoro notturno (prestato tra le 22.00 e le 6.00);
– il 20% per il lavoro straordinario diurno feriale;
– il 30% sia per il lavoro straordinario festivo che straordinario notturno;
– il 50% per il lavoro straordinario festivo notturno.


Inoltre, sono stati introdotti i nuovi minimi retributivi:










































Livelli Minimi al 01/04/2024 Minimi al 01/04/2025 Minimi al 01/04/2026
Primo livello – Quadri* 1.902,20 1.930,75 1.960,00
Secondo livello**  1.826,00 1.853,40 1.881,20
Terzo livello 1.660,55 1.685,45 1.710,75
Quarto livello 1.578,35 1.602,50 1.626,10
Quinto livello 1.511,85 1.534,50 1.557,50
Sesto livello 1.427,10 1.448,50 1.470,25
Settimo livello 1.360,10 1.380,50 1.401,20

Si tenga conto che, a questi importi, si deve aggiungere una indennità di funzione pare a 60,00 euro, per i Quadri ed il Primo livello, e di 40,00 euro per il Secondo livello.