Modalità di elezione, variazione e revoca del domicilio digitale speciale

Sono state individuate dall’Agenzia delle entrate le modalità di comunicazione, variazione e revoca dei dati relativi al domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notifica degli atti e le comunicazioni della stessa Agenzia e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nonché le modalità con cui confermare o revocare l’indirizzo PEC eventualmente già comunicato per la notificazione degli atti (Agenzia delle entrate, provvedimento 7 ottobre 2024, n. 379575).

Per domicilio digitale si intende un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

 

L’articolo 1 del D.Lgs. n. 13/2024 ha introdotto nel D.P.R. n. 600/1973, l’articolo 60-ter rubricato “Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale”.

Il quinto comma del suddetto articolo 60-ter prevede, in particolare, che i soggetti di cui all’articolo 6-quater del CAD possano eleggere il domicilio digitale speciale dove ricevere sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione.

Contestualmente l’articolo 1 del D.Lgs. n. 13/2024 ha anche modificato l’articolo 26, secondo comma, del D.P.R. 602/1973, introducendo l’articolo 26-bis nel medesimo decreto, al fine di estendere anche all’agente della riscossione la disciplina relativa all’utilizzo dei domicili digitali per la notifica e comunicazione dei propri atti.

 

Tutto ciò premesso, l’Agenzia delle entrate ha disposto che il domicilio digitale speciale venga eletto mediante la specifica funzionalità disponibile nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia.

L’Agenzia invierà un messaggio contenente un codice di validazione al domicilio digitale speciale indicato per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente. L’inserimento, poi, di tale codice all’interno dell’area riservata dell’utente porterà alla positiva conclusione della verifica.

Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le variazioni del domicilio digitale speciale registrato. La revoca, invece, dovrà essere comunicata mediante apposita funzionalità.

 

Non è consentita la registrazione, quale domicilio digitale speciale, di un indirizzo PEC già registrato e associato ad altro utente.

 

Possono eleggere il domicilio digitale speciale esclusivamente le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, di cui all’articolo 6-quater del CAD.

Ciascuno dei suddetti soggetti può eleggere un unico domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, nonché gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, compresi quelli a lui destinati in qualità di erede o di rappresentante legale di altro soggetto.

Non possono eleggere il domicilio digitale speciale i soggetti i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all’articolo 6-bis del CAD.

 

Il domicilio digitale speciale sarà utilizzato dall’Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di messa a disposizione del servizio.

 

Nei casi di elezione di un domicilio digitale speciale presso un indirizzo PEC di cui non si abbia la titolarità, la notifica effettuata presso quell’indirizzo sarà comunque pienamente valida e colui che lo ha eletto non potrà opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni qui indirizzate.

Agevolazione prima casa e riacquisto diritto di usufrutto: la risposta dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate, con la risposta del 4 ottobre 2024, n. 192, ha fornito chiarimenti riguardo all’agevolazione ”prima casa” nel caso di riacquisto, entro un anno, del diritto di abitazione/usufrutto su un nuovo immobile.

La Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al ”TUR” prevede, al comma 1, che ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività;

  • che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

  • che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con l’agevolazione ”prima casa”.

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce che il trasferimento dell’immobile acquistato fruendo dell’agevolazione ”prima casa”, prima del decorso del termine di 5 anni dalla data dell’atto di acquisto, comporta la decadenza dal regime di favore fruito.

La perdita del beneficio non opera qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione effettuata prima del decorso del quinquennio, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Tale condizione, però, si realizza soltanto con l’acquisto del diritto di piena proprietà dell’immobile e non con l’acquisto del diritto di usufrutto o di abitazione sul medesimo.

Come già chiarito con la risoluzione n. 49/E/2015, anche il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile entro un anno dall’alienazione è idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio.

 

Per ”acquisto” deve intendersi l’acquisizione del diritto di proprietà dell’abitazione, pertanto l’acquisto del diritto reale di godimento (di abitazione/usufrutto), di cui al caso di specie, non integra la fattispecie giuridica di “acquisto di altro immobile” e non rappresenta un titolo idoneo ad evitare la decadenza dall’agevolazione fruita.

 

Tale decadenza comporta anche il mancato riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 7, comma 1, della Legge n. 448/1998, determinando sia il recupero delle imposte ordinarie sugli atti di trasferimento sia il recupero del credito eventualmente utilizzato.

 

Comunque, conclude l’Agenzia, l’istante potrà richiedere nuovamente l’agevolazione ”prima casa” per lo stipulando atto di acquisto del diritto di abitazione/usufrutto di altra abitazione, in presenza dei requisiti e delle condizioni previste.

Pubblicato il D.Lgs. contenente disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione

È entrato in vigore il 4 ottobre 2024 il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2024, n. 232.

Il nuovo D.Lgs. n.141/2024 dà attuazione in primo luogo all’articolo 11 della Legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023, recante i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale nonché alle disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2 e 3, della stessa Legge, recante rispettivamente principi e criteri direttivi per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal Testo unico di cui al D.Lgs. n. 504/1995, e per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale.
Il Decreto è composto di 10 articoli e contiene, in allegato, le disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione (di 122 articoli).

 

L’articolo 1 contiene l’approvazione delle disposizioni di cui all’allegato 1, che rappresentano disposizioni complementari concernenti specifici aspetti delle disposizioni unionali rispetto ai quali è necessario o opportuno un intervento di coordinamento o di integrazione.

 

L’articolo 2 modifica la disciplina concernente la professione di spedizioniere doganale. In particolare:

  • si subordina l’esercizio della professione di spedizioniere doganale al rilascio di apposita patente, con validità illimitata, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

  • si chiarisce che gli spedizionieri sono iscritti al relativo albo professionale quali esperti negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali;

  • sono disciplinati i requisiti per l’ottenimento della patente e le relative esclusioni;

  • vengono dettagliatamente disciplinati gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, le relative procedure di indizione, l’oggetto e il numero delle prove, nonché la composizione della commissione esaminatrice;

  • in presenza di specifiche condizioni, legate al possesso di titoli di studio, si prevedono forme semplificate di svolgimento dell’esame;

  • si ridisciplinano le attribuzioni e le competenze dei Centri di Assistenza Doganale – CAD.

L’articolo 3 del nuovo Decreto apporta, poi, una serie di modifiche al D.Lgs. n. 504/1995, recante disposizioni legislative sulle imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative e al D.Lgs. n. 6/2016.

Nello specifico, la lettera a), dell’articolo 3 modifica l’articolo 40 del TUA, che sanziona la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici. La lettera b), invece, introduce cinque nuovi articoli (dall’articolo 40-bis all’articolo 40 sexies) nel TUA che riguardano rispettivamente: la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati; le circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi; le circostanze attenuanti; la vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita; ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati.

A seguire, l’articolo 4 del D.Lgs. n.141/2024 reca alcune modifiche all’art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni in relazione ai reati di contrabbando

 

L’articolo 5 apporta una modifica di coordinamento all’articolo 51, comma 3-bis c.p.p., sostituendo il rinvio ai reati di cui all’art. 291-quater del Testo unico di cui al D.P.R. n. 43/1973 (abrogato dall’articolo 8, comma 1, lettera f), con il rinvio ai reati di cui all’articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari di cui all’allegato 1.

 

L’articolo 6 introduce, invece, modifiche in materia di IVA all’importazione. In particolare la disposizione aggiorna il riferimento alla normativa prevista per le manipolazioni usuali sui beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro che possono eventualmente intervenire durante la sospensione del pagamento
dell’IVA nonché disciplina la costituzione e l’incameramento e della cauzione durante l’esame della documentazione necessaria per fruire della sospensione medesima.

 

L’articolo 7 reca delle disposizioni di coordinamento con le norme contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, chiarendo inoltre i termini di applicazione delle sanzioni amministrative previste nell’allegato 1 e nell’articolo 3 del Decreto in commento.

 

Infine, l’articolo 8 del Decreto n. 141/2024 specifica le norme vigenti che sono espressamente abrogate, a decorrere dal 4 ottobre 2024.

In particolare, si segnalano:
– il Regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, contenente il regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi doganali;
– gli articoli 64, 65, 66, 73, 75 e 96 della Legge 17 luglio 1942, n. 907, in materia di contrabbando di tabacchi lavorati e relative sanzioni;
– gli articoli 125, 126, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, in tema di procuratori doganali, merci abbandonate e controversie doganali;
– il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
– il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, in materia di riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo delle merci;
– l’articolo 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sui versamenti delle accise e di interessi sui diritti doganali;
– gli articoli 2, 4, 6, 7, 8, commi 1, 2, 4, e 9 della legge 25 luglio 2000, n. 213, sulle attività degli spedizionieri doganali;

– l’articolo 35, comma 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sull’attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana.

Il Decreto per la razionalizzazione delle imposte di registro, successioni, donazioni e bollo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024, n. 231, il D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139, contenente disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Il decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA dà attuazione ai principi di cui all’articolo 10 della Legge di delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023).
Il Decreto consta di 11 articoli e tre Allegati:

  • l’articolo 1 contiene le modifiche riguardanti l’imposta sulle successioni e sulle donazioni;
  • l’articolo 2 contiene modifiche alle disposizioni concernenti l’imposta di registro;
  • l’articolo 3 contiene modifiche di coordinamento in materia di imposte ipotecaria e catastale;
  • l’articolo 4 contiene disposizioni in materia di imposta di bollo e di imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine;
  • l’articolo 5 concerne le tasse per i servizi ipotecari e catastali;
  • l’articolo 6 riguarda i tributi speciali;
  • l’articolo 7 riguarda l’accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale;
  • l’articolo 8 interviene modificando le disposizioni riguardanti le modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali;
  • l’articolo 9 contiene le disposizioni finali e le abrogazioni;
  • l’articolo 10 le disposizioni finanziarie;
  • l’articolo 11 disciplina l’entrata in vigore.

Le disposizioni avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonchè alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

 

Tra le novità concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, all’articolo 1 del D.Lgs. n. 346/1990, il comma 1 viene sostituito dal seguente: “l’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione”.

All’articolo 2 dello stesso Decreto, dopo il comma 2, viene inserito il comma 2-bis, ai sensi del quale per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.

Dopo l’articolo 4 del D.Lgs. n. 346/1990, viene introdotto il nuovo articolo 4-bis recante disposizioni su trust e altri vincoli di destinazione.

L’articolo 7, viene interamente sostituito come segue: “i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:

– a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

– a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;

– a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonchè degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

– a favore di altri soggetti: 8%.

A seguire, in tema di liquidazione e accertamento dell’imposta, all’articolo 27 il comma 2 viene sostituito dal seguente: “l’imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell’articolo 33, ed è nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’articolo 28, comma 6”.

Viene, inoltre, stabilito che la dichiarazione della successione debba essere presentata con le modalità telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Per i soggetti non residenti, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione (nuova formulazione dell’articolo 28, comma 1, D.Lgs. n. 346/1990).

Anche l’articolo 37 subisce modifiche, secondo le quali: “il contribuente esegue il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell’articolo 33, comma 1, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 31. Il pagamento dell’imposta principale liquidata dall’ufficio in sede di controllo dell’autoliquidazione con gli interessi e quello dell’imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 è eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione”.

Inoltre, sempre in tema di autoliquidazione, la nuova formulazione dell’articolo 38 prevede che il contribuente possa eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell’articolo 33, nella misura non inferiore al 20% entro il termine di cui all’articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.

 

Con il nuovo D.Lgs. n. 231/2024, vengono anche apportate numerose modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, tra le quali spicca in particolare la disposizione contenuta all’articolo 9, secondo la quale per le rendite costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto nonchè per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente a tale data, ai fini della determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie, relativamente alle quali i relativi rapporti non sono esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove il tasso di interesse legale risulti uguale o inferiore allo 0,1%, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 21 dicembre 2015.

 

Il Decreto n. 231/2024, a seguire, interviene in materia di imposta di bollo e di imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine. In particolare, viene stabilito che per gli atti da registrare in termine fisso, l’imposta di bollo debba essere assolta nel termine previsto per la registrazione dell’atto, con le modalità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, l’imposta di bollo può essere assolta anche mediante contrassegno telematico (articolo 3, comma 1-bis, D.P.R. n. 642/1972).

 

Tra le novità introdotte figurano anche modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale e modifiche ai tributi speciali (articoli 5 e 6, Decreto n. 231/2024).

 

Infine, con una modifica all’articolo 1 del D.L. n. 2/2006, viene stabilito che l’accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale sia consentito a chiunque, anche su base convenzionale, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 

Istruzioni MIMIT per la presentazione delle domande del credito d’imposta per la quotazione delle PMI

In merito al credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha ricordato che per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 è possibile presentare le domande fino al 31 marzo 2025 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 1 ottobre 2024).

In attuazione dei commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2018, le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione potevano usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro.

Dopo svariate proroghe, con la Legge di bilancio 2023 la misura è stata prorogata al 31 dicembre 2023 con modifica delle condizioni: le PMI che inizino una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo e che ottengano l’ammissione alla quotazione, possono richiedere un credito d’imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti, fino a un massimo di 500.000 euro.

 

Il D.L. n. 215/2023 (“D.L. Proroghe”) ha, poi, prorogato la misura fino al 31 dicembre 2024 (costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell’anno 2024).

Pertanto, ricorda il MIMIT, per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) è possibile presentare le istanze a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025.

 

L’istanza, da trasmettere via PEC ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 23 aprile 2018, deve contenere il modulo di domanda e i seguenti elementi descritti all’articolo 6, comma 2:

  • elementi identificativi della qualità di PMI;

  • ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti nell’annualità di riferimento per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione di cui all’articolo 4, comma 4;

  • delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;

  • dichiarazioni antimafia.